Mediazione familiare in pillole (parte seconda)

Mediazione familiare in pillole

Avv. Maria Tangari – Parma

Per approfondimenti www.avvocatomariatangari.it

La professionalità dei mediatori familiari

La professione di mediatore familiare trova attualmente riconoscimento nella L. 4/2013, che disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi e che possono essere esercitate in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.

La L. 4/2013 conferisce particolare rilievo alle Associazioni a carattere professionale, che hanno natura privatistica e sono fondate su base volontaria, senza vincoli di rappresentanza esclusiva.

In particolare alle associazioni è demandata:

  • l’adozione di un codice deontologico e l’osservanza delle relative norme
  • la potestà disciplinare sugli iscritti
  • la promozione e la verifica della formazione continua
  • l’istituzione dello sportello del consumatore
  • che i loro iscritti siano assicurati per la responsabilità civile.

Le associazioni professionali, qualora rispettino tutte le prescrizioni di legge, possono richiedere l’inserimento nell’Elenco delle Associazioni pubblicato dal Ministero dello Sviluppo economico.

L’A.I.Me.F. (Associazione Italiana Mediatori Familiari) è la prima associazione di mediatori familiari che, avendo i requisiti di legge, è stata inserita nell’elenco tenuto dal M.I.S.E.

Le altre sono A.I.M.S. (Associazione italiana mediatori sistemici) e S.I.Me.F. (Società italiana di mediatori familiari).

Tutte e tre le associazioni, peraltro, a novembre 2016 hanno costituito la F.I.A.Me.F., la prima Federazione italiana delle associazioni di mediazione familiare.

In definitiva, per un mediatore familiare l’iscrizione ad una delle associazioni menzionate è garanzia di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi e, specularmente, affidarsi ad un professionista appartenente ad un’associazione nazionale iscritta al M.I.S.E. è per l’utenza, e quindi anche per chi “invia”, garanzia di professionalità e formazione qualificata.

La qualificazione dei mediatori familiari, anche prima della legge n. 4, doveva rispondere agli standard europei. Attualmente, per quanto riguarda la normativa italiana, la l. 4/2013 richiede la conformità della qualificazione della prestazione professionale alla norma tecnica UNI.

Le associazioni di categoria (A.I.Me.F., A.I.M.S., S.I.Me.F.) hanno quindi demandato all’UNI -Ente Nazionale Italiano di Unificazione- un’associazione privata senza scopo di lucro riconosciuta dallo Stato e dall’Unione Europea che studia, elabora, approva e pubblica le norme tecniche volontarie -le cosiddette “norme UNI”- in tutti i settori, industriali, commerciali e del terziario, il compito di elaborare la norma tecnica sulla mediazione familiare.

In data 30 agosto 2016 è stata pubblicata la norma tecnica UNI 11644:2016 “Attività professionali non regolamentate -Mediatore Familiare- Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”.

La norma ha definito in modo adeguato ed univoco i riferimenti della figura professionale di mediatore familiare, stabilendone altresì una omogeneizzazione dei programmi di formazione promossi da enti pubblici e/o privati, al fine di garantire un livello qualitativo di formazione e garanzia dell’utenza nell’incontrare mediatori dotati di adeguata professionalità e dei professionisti stessi. La norma definisce i requisiti relativi all’attività professionale del mediatore familiare in termini di conoscenza, abilità e competenza, in conformità al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF – European Qualifications Framework). Tali requisiti sono espressi in maniera tale da agevolare i processi di valutazione e convalida dei risultati dell’apprendimento.

In particolare, per diventare un mediatore familiare qualificato ai sensi di tutte le norme sopra citate è necessaria la frequenza di un corso di almeno 240 ore e 40 ore di tirocinio, un esame di primo livello seguito da 40 ore di supervisione professionale ed un esame di secondo livello.

Per continuare a mantenere la qualificazione professionale, annualmente si devono frequentare almeno 6 ore di aggiornamento (che saranno riconosciute con “crediti formativi orari” dall’A.I.Me.F. in base a parametri specifici quanto ai contenuti) e 10 ore di supervisione.

In conclusione è possibile affermare che la mancanza di un albo “pubblico” dei mediatori familiari o di una legge istitutiva non è in alcun modo preclusiva della qualità della prestazione professionale e della vigilanza sul rispetto delle regole, purché naturalmente ci si affidi a mediatori che si sono formati secondo gli standard europei, già in precedenza seguiti dalle maggiori associazioni nazionali ed ora recepiti e perfezionati nella norma tecnica UNI e che sono iscritti ad un’associazione nazionale di categoria come A.I.Me.F.

I tratti salienti della mediazione familiare e gli standard di condotta professionale

I tratti salienti della mediazione familiare sono i seguenti:

  • la netta distinzione dalla mera conciliazione, in quanto rappresenta il tentativo di ripresa di un dialogo interrotto fra le parti, al fine di conseguire una riorganizzazione della loro vita e di quella dei figli minori, mediante il raggiungimento di un accordo volontario e condiviso sugli aspetti personali (principalmente la gestione concreta della bigenitorialità) e patrimoniali;
  • la priorità attribuita ai bisogni e agli interessi dei figli, specialmente se minori;
  • la configurazione della professionalità del mediatore familiare pienamente autonoma e complementare rispetto a quella dell’avvocato e dello psicologo. Partendo dalle esperienze comuni in materia di alternative dispute resolution (ADR), il mediatore familiare è un professionista esperto nelle tecniche di mediazione e di negoziazione, in possesso di conoscenze approfondite in diritto, in psicologia e in sociologia con particolare riferimento ai rapporti familiari e genitoriali.

L’A.I.Me.F. (Associazione Italiana Mediatori Familiari) ha elaborato, all’interno del proprio statuto, uno standard di condotta professionale dei mediatori familiari, prevedendo che:

  • all’inizio del processo di mediazione familiare, il mediatore deve informare tutte le parti che la natura del processo di mediazione rispetta la volontarietà degli interessati nel raggiungere accordi, che il mediatore è un agevolatore imparziale delle trattative di negoziazione, e che non può imporre o forzare le parti al raggiungimento di accordi;
  • il mediatore deve assistere le parti nella valutazione dei benefici, rischi e costi della mediazione e di metodi alternativi a loro disposizione per la soluzione dei loro problemi. Il mediatore familiare non deve prolungare la mediazione inappropriatamente o senza necessità, se diviene manifesto che il caso sia inadatto alla mediazione familiare, o se una o più parti risulti rifiutare o essere incapace di partecipare al processo di mediazione in modo significativo;
  • un mediatore deve declinare l’incarico, ritirarsi o richiedere assistenza tecnica specializzata quando ritiene che un caso ecceda la sua competenza professionale;
  • ogni seduta di mediazione familiare dev’essere confidenziale e informale. Nessuna relazione peritale o sanzione penalizzante le parti può essere formulata o imposta dal mediatore familiare o dalla struttura, pubblica o privata, presso cui opera;
  • il mediatore familiare deve preservare e mantenere quanto ai contenuti delle negoziazioni in atto il segreto professionale durante tutto il processo di mediazione nel rispetto delle disposizioni di legge in materia;
  • qualsiasi informazione ottenuta dai mediatori familiari attraverso pratiche, rapporti, conclusioni dei casi, appunti, o altre comunicazioni o materiali, orali o scritti, deve essere considerata riservata e confidenziale e non deve essere resa nota senza il consenso scritto di tutte le parti coinvolte nel processo di mediazione. Qualsiasi ricerca o accertamento diretti alla valutazione delle attività o alla performance dei mediatori familiari devono proteggere la riservatezza di tali informazioni. Le parti hanno il diritto durante e dopo tali procedure di rifiutare la pubblicizzazione delle comunicazioni fatte durante queste procedure, sia che la controversia si sia conclusa con un successo oppure no;
  • il mediatore familiare deve mantenere la sua confidenzialità verso i terzi, rispetto a qualsiasi informazione ottenuta in incontri individuali con le parti, a meno che la parte stessa non ne permetta la divulgazione;
  • il mediatore familiare deve mantenere le informazioni confidenziali nel proprio archivio e deve rendere anonime tutte le informazioni di identificazione quando i materiali vengono utilizzati per ricerche, formazione professionale o elenchi statistici;
  • il mediatore familiare non deve accettare nessun impegno, portare a termine alcun servizio o intraprendere alcuna azione che potrebbe compromettere la sua integrità professionale;
  • il mediatore familiare deve mantenere l’imparzialità mentre stimola la discussione di questioni che le parti devono considerare per la concretezza, la correttezza legale, l’equità e l’attuabilità delle opzioni proposte per l’accordo;
  • il mediatore familiare deve ritirarsi dalla mediazione se crede di non poter più garantire la propria imparzialità;
  • il mediatore familiare non deve accettare o fare regali, richieste, favori, prestiti, o altri beni di valore né dalle parti, né dagli avvocati delle parti, o da nessun’altra persona coinvolta direttamente o indirettamente, in passato o al presente, nel processo di mediazione;
  • il mediatore familiare deve assistere le parti nel raggiungere un accordo consapevole e volontario. Le decisioni devono essere prese volontariamente dalle parti stesse;
  • il mediatore familiare non costringerà in modo parziale una parte verso la conclusione di un accordo e non prenderà decisioni sostanziali per nessuna delle parti nel processo di mediazione;
  • il mediatore familiare deve astenersi dall’interpretare intenzionalmente o consapevolmente a favore di una delle due parti il materiale, i fatti o le circostanze nel corso della conduzione della mediazione;
  • quanto alle questioni di distribuzione del potere decisionale tra le parti, il mediatore familiare deve promuovere un processo equilibrato e deve incoraggiare le parti stesse a condurre le delibere in modo aconflittuale;
  • il mediatore familiare deve promuovere considerazioni sugli interessi di tutti coloro che restano coinvolti negli accordi attuali o potenziali e che non sono rappresentati al tavolo delle trattative (minori, genitori delle parti, datori di lavoro, ecc.);
  • il mediatore familiare deve promuovere un clima di rispetto reciproco tra le parti durante tutto il processo di mediazione;
  • il mediatore familiare ha il dovere di avvertire le parti dell’importanza della comprensione delle conseguenze legali di un accordo proposto e deve suggerire loro l’opportunità di approfondire questo avvertimento con il loro avvocato o consulente legale;
  • il mediatore deve mantenere la competenza professionale all’interno dei requisiti dettati dalla professione di mediatore familiare;
  • ogni mediatore familiare deve trattenersi da qualsiasi attività che esuli dalla sua competenza professionale e non svolgerà attività legali, né terapeutiche, né di consulenza familiare, né di consulenza tecnica di parte o d’ufficio nell’ambito dei casi a lui sottoposti come mediatore familiare in passato, o al presente;
  • ogni mediatore deve essere incensurato e pienamente responsabile di fronte al tribunale competente riguardo le proprie qualifiche, il suo operato e le disposizioni legali vigenti in materia di famiglia, separazione personale dei coniugi e divorzio. Ogni mediatore familiare deve conoscere ed osservare le regole procedurali vigenti.

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