Mediazione familiare in pillole (parte prima)

Mediazione familiare in pillole

Avv. Maria Tangari – Parma

Per approfondimenti www.avvocatomariatangari.it

Che cos’è la mediazione familiare?

La mediazione familiare è un percorso volontario di breve durata (8-12 incontri) che richiede la presenza di entrambe le parti e di un terzo imparziale da loro scelto: il mediatore familiare.

E’ un luogo di incontro, in cui i genitori possono parlare dei bisogni dei figli e dei propri in modo costruttivo. L’obiettivo finale della mediazione familiare è trovare soluzioni condivise e accordi genitoriali in vista o a seguito della separazione, del divorzio o della cessazione di una convivenza. Il mediatore familiare professionale aiuta i genitori a valutare la praticabilità delle reciproche proposte, con i possibili benefici o difficoltà per i figli e la famiglia tutta.

Sono una mediatrice familiare globale, pertanto con il mio supporto potranno essere affiancati gli aspetti emotivi a quelli più strettamente legali.

Infine ricordo che la mediazione familiare è indicata anche per le coppie che non hanno figli, nei conflitti fra fratelli, fra genitori e figli ecc.

Nascita della mediazione familiare

La mediazione familiare, nata negli anni ’70 in America all’interno del più vasto movimento ADR (alternative dispute resolution) si è poi diffusa in Canada ed è stata successivamente introdotta in Europa tramite l’Inghilterra e la Francia.

In Italia il suo avvento risale al 1987, grazie all’iniziativa di Fulvio Scaparro e Irene Bernardini, i quali hanno avvertito l’esigenza di introdurre nel campo della separazione e del divorzio i principi della mediazione, ovvero la necessità di fare in modo che i coniugi confliggenti possano, grazie all’aiuto di un terzo neutrale ed imparziale da loro liberamente scelto, decidere insieme in modo costruttivo e non conflittuale come organizzare la propria vita dopo la separazione, ed hanno aperto con tale finalità a Milano il primo Centro di mediazione familiare. L’iniziativa è stata accolta con grande favore al punto tale che si è diffusa da subito in numerose altre regioni italiane tra le quali la Toscana, l’Emilia Romagna, il Lazio, la Lombardia, la Puglia, il Piemonte e la Liguria.

Lo scopo della mediazione familiare è quello di riuscire a restituire alle madri e ai padri in via di separazione o già separati le proprie responsabilità genitoriali, affinché i figli possano continuare, nonostante la conflittualità e il dolore della separazione, a contare sul sostegno, la cura e l’affetto di entrambi i genitori.

È proprio il conflitto nei suoi diversi aspetti (relazioni interpersonali, tempi di cura dei figli, divisione dei beni, assegno periodico, rapporti con le famiglie d’origine ed altro) lo spazio di lavoro del mediatore familiare, un professionista che accompagna la coppia nella costruzione di un ambito di relazioni significative che permettano di trovare o a volte inventare soluzioni che siano soddisfacenti per entrambi i “confliggenti” ma soprattutto che rispettino le esigenze e i bisogni affettivi e relazionali dei figli.

La mediazione familiare: quadro normativo attuale

Benché all’attualità manchi una legge che disciplini compiutamente la figura ed il ruolo del mediatore familiare, non mancano nell’ordinamento giuridico italiano i richiami alla mediazione familiare.

Tra i riferimenti normativi più significativi si citano:

  • legge 28 agosto 1997, n. 285, «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza». L’articolo 4, comma 1, lettera i), prevede l’istituzione di servizi di mediazione familiare e di consulenza per famiglie e minori al fine del superamento delle difficoltà relazionali;
  • legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali». L’articolo 16 prevede una serie di significativi interventi con il coinvolgimento di comuni, province e regioni in materia di «valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari»;
  • legge 4 aprile 2001, n. 154 «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari». L’articolo 2, che introduce l’articolo 342-ter nel codice civile, prevede che «Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l’intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati»;
  • legge 8 febbraio 2006, n. 54 «Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli». L’articolo 1, contenente le varie modifiche al codice civile, introduce l’articolo 155-sexies, il quale prevede che «il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli». Il testo dell’articolo 155-sexies cod. civ. è stato trasfuso nell’articolo 337-octies codice civile.

Tra le fonti sovranazionali, meritano sicuramente un accenno:

  • Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77). L’articolo 13 prevede il ricorso alla mediazione familiare per prevenire e risolvere i conflitti ed evitare procedure che coinvolgano un fanciullo dinnanzi ad una autorità giudiziaria;
  • Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa R(98)1, del 21 gennaio 1998. Gli articoli 7, 9, 10 e 11 invitano gli Stati membri dell’Unione europea a voler prevedere l’istituzione e l’utilizzo della mediazione familiare (quale strumento appropriato per la soluzione delle dispute familiari) e individuano e disciplinano i compiti e le funzioni del mediatore familiare.

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